 Il Portodimare nasce nel 1975 ed è riconosciuto dalla Fiv, la Federazione italiana vela, nel 1979. La sede è a Padova, mentre la base a mare è a Chioggia, presso la Darsena Le Saline. I soci sono circa trecento. Annualmente organizziamo diverse regate: una "classica" è il Campionato Invernale, giunto quest'anno alla sua 27esima edizione. I poli fondamentali attorno ai quali si è sviluppata la nostra attività sono l'agonismo e la divulgazione dello sport della vela. In particolare, il Portodimare si è impegnato nell'organizzazione di numerose serate, con proiezioni di filmati e diapositive sui grandi avvenimenti della vela mondiale. Nel 1998 abbiamo deciso di potenziare ulteriormente la diffusione della Vela e l’attività giovanile costituendo un centro Coni di Avviamento allo Sport; a questo scopo l’attività di insegnamento si rivolge ai ragazzi nelle scuole, agli adulti e alle persone con disabilità motorie. Il Progetto 2.4 è stato avviato quattro anni fa per permettere agli atleti con disabilità di praticare lo sport della vela assieme ai normodotati. Dopo un periodo di intensa attività la Fiv ha apprezzato lo sforzo organizzativo e l’impegno di uomini e mezzi e ha riconosciuto il Portodimare Centro Federale per la XII Zona Veneto: "primo centro riconosciuto in Italia".
CONSIGLIO DIRETTIVO in carica per il quadriennio 2009/2012 Frizzarin Gianfranco (presidente) Barbieri Emilia Sturaro Tiziana Modugno Giuseppe Ferialdi Stefano Toson Augusto Garelli Piergiorgio Ruggiero Ruggero Dall'Armellina Antonio
PROBIVIRI Boscaro Gianpaolo Grigoletto Mirco Scutari Giorgio
REVISORI Casoria Cesare Fante Adriano Ratti Paolo MEDICO SPORTIVO Pierri Antonio

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 1. E’ costituita dal 25 gennaio 1979 in Padova, via Gentil de Filippesi n. 1 una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "IL PORTODIMARE associazione sportiva dilettantistica". 2. E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato. 3. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. ART. 2 – SCOPI 1. L'Associazione "IL PORTODIMARE" ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela, compresa la partecipazione e organizzazione di competizioni sportive. 2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare imbarcazioni, attrezzature sportive e mezzi di supporto, sia per esercitazioni che per competizioni, nonché svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, imbarcazioni e attrezzature sportive abilitate alla pratica velica 3. L’Associazione potrà svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva velica, attraverso l'istituzione di una propria scuola vela, con corsi teorici e pratici, rivolti ad adulti, ragazzi e persone con disabilità motoria, utilizzando imbarcazioni idonee. ART. 3 - NATURA 1. L'Associazione "IL PORTODIMARE" è apolitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4. L'Associazione è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e potrà aderire a qualsiasi altro sodalizio, ente o organizzazione, sia locale che nazionale, atto ad agevolare il conseguimento delle sue finalità. 5. L’Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIV, purché non in contrasto con i principi della Legge 7/12/2000 n. 383, che disciplina la normativa in materia di associazioni di promozione sociale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva. 6. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 7. L'Associazione potrà altresì chiedere il riconoscimento giuridico della propria esistenza. ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE 1. Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenza di bilancio e da ogni eventuale donazione, erogazione o lascito. 2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 7/12/2000 n. 383. 3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE 1. L'esercizio Sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo. 3. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. ART. 6 - SOCI 1. Sono Soci tutti coloro che parteciperanno alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano. 2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dai genitori o da chi esercita la potestà parentale, i quali rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 4. La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità. Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo, sotto pena di non efficacia. In casi particolari è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo accettare le dimissioni presentate anche fuori dei predetti termini, ma comunque non oltre il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo. La indegnità viene sancita dal Collegio del Probiviri. 5. I Soci sono divisi nelle seguenti, categorie: a) Soci ordinari b) Soci sostenitori; c) Soci onorari; d) Soci allievi. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci sostenitori i Soci che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono Soci onorari tutti coloro i quali, avendo al loro attivo più di una traversata oceanica a vela, in regata o meno, lo richiedano al Consiglio Direttivo Sono altresì inclusi nell'elenco dei Soci onorari, a giudizio del Consiglio Direttivo, tutti coloro i quali abbiano avuto meriti particolari nei confronti dell'Associazione "IL PORTODIMARE" Sono Soci allievi gli iscritti alla scuola vela e i giovani minori di 18 (diciotto) anni che entrano a far parte dell'Associazione con l'osservanza delle modalità previste: a) che sì impegnino a svolgere attività sportiva ed agonistica a favore del circolo e secondo le direttive fissate dallo stesso; b) che siano ritenuti idonei a giudizio del Consiglio Direttivo e compatibilmente con i programmi Sociali. 6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 7. La quota associativa è intrasmissibile. ART. 7 – DIRITTO DEI SOCI 1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee nonché di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggior e età. 2. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. 3. Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali Sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che "IL PORTODIMARE" offre, di usare il materiale Sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate. ART. 8 – DOVERI DEI SOCI 1. I Soci, sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. 2. Il Socio deve comportarsi, in modo irreprensibile sia dentro i locali Sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti. 3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. ART. 9 – ORGANI SOCIALI 1. Gli organi dell'Associazione sono: - Assemblea dei soci; - Consiglio Direttivo; - Presidente; - Collegio dei Revisori dei Conti; - Collegio dei Probiviri. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. ART. 10 – ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, proponendone l’ordine del giorno. 3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci. 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. 2. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. 3. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA 1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data fissata, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 2. L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’esame del bilancio preventivo. 3. L'Assemblea deve: - approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; - approvare l'eventuale regolamento interno; - eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua mancanza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trame copia. ART. 13 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE 1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. 2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. 4. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o più membri, purché in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. 2. Possono ricoprire la carica i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 3. II Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico. 4. I consiglieri sono rieleggibili. 5. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina, durante la stessa seduta, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori. 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, senza formalità. ART. 15 – DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione, oppure in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio si farà constatare con appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e contenuti in apposito libro da tenere a cura del Segretario. 2. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell’Associazione. 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le votazioni avverranno in modo palese, salvo che uno dei consiglieri faccia richiesta di votazione per schede segrete. 5. Nella votazione palese, in caso di parità di voto sarà preminente il voto di colui che presiederà la riunione. 6. Il Consiglio Direttivo deve: - deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci; - redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il Bilancio consuntivo e preventivo; - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria quando lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci ai sensi dell’art. 10; - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; - attuare le finalità sociali previste dello statuto, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. 7. Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone il compenso. ART. 16 – INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO 1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. 2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede all'elezione parziale, mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di un'Assemblea Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. ART. 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo., anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell’art. 16. 2. L'Assemblea Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio. ART. 18 – PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. ART. 19 – DECADENZA DEL PRESIDENTE 1. II Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. 2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente od, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino ad espletamento delle procedure di integrazione del numero di componenti e successiva elezione del nuovo Presidente. ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il Collegio dei. Probiviri eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto maggior numero di voti. 2. Il Collegio dei Probiviri, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci e ,dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, adotta, in relazione alla gravita dei fatti, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; d) radiazione. 3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. 4. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria ART. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio del Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. 2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cassazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. ART. 22 - CANDIDATURE 1. I candidati alle cariche Sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione. 2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione. 3. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. 4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse. ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. I Provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. 2. Qualsiasi controversia che insorga tra i Soci, tra loro e l'Associazione, relativamente all'interpretazione e all'applicazione del patto associativo, dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e di tutto quanto attiene alla vita dell'Associazione ed all'attività dei Soci in seno alla stessa, deve essere sottoposto al Collegio dei Probiviri. 3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. 4. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare. ART. 24 - SCIOGLIMENTO 1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. 2. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, vengono richiamate le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.
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