Il Portodimare

Associazione sportiva dilettantistica dal 1975

Il Portodimare - Associazione sportiva dilettantistica dal 1975

Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA – 1 E’ costituita dal 25 gennaio 1979 in Padova, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata L’Associazione “IL PORTODIMARE associazione sportiva dilettantistica”,sita in via Giuseppe Acerbi n.3. 2. E’ facoltà dell’Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato. 3. L’Associazione ha scadenza indeterminata e durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 2 – SCOPI – 1. L’Associazione “IL PORTODIMARE” ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela, compresa la nonché della partecipazione e organizzazione a di competizioni sportive. 2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare imbarcazioni, attrezzature sportive e mezzi di supporto, sia per esercitazioni che per competizioni, nonché svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, imbarcazioni e attrezzature sportive abilitate alla pratica velica. 3. L’Associazione potrà svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva velica, attraverso l’istituzione di una propria scuola vela, con corsi teorici e pratici, rivolti ad adulti, ragazzi e persone con disabilità motoria, utilizzando imbarcazioni idonee.
ART. 3 – NATURA – 1. L’Associazione “IL PORTODIMARE” è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4. L’Associazione è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e potrà aderire a qualsiasi altro sodalizio, ente o organizzazione, sia locale che nazionale, atto ad agevolare il conseguimento delle sue finalità. 5. L’Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIV, purchè non in contrasto con i principi della Legge 7/12/2000 n. 383, che disciplina la normativa in materia di associazioni di promozione sociale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva. 6. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 7. L’Associazione potrà altresì chiedere il riconoscimento giuridico della propria esistenza.
ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE – 1. Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenza di bilancio e da ogni eventuale donazione, erogazione o lascito. 2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo Sociale ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 7/12/2000 n. 383. 3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE – 1. L’esercizio Sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo. 3. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
ART. 6 – SOCI – 1. Sono Soci le persone la cui domanda di associazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo secondo i crateri predeterminati tutti coloro che parteciperanno alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano. 2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche dì ambo i sessi, purchè in possesso dì indubbi requisiti di moralità i quali, accettando la finalità dell’Associazione, intendono prestarsi alla diffusione del loro spirito che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dai genitori o da chi esercita la potestà parentale, i quali rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 4. La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità. Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo, sotto pena di non efficacia. In casi particolari è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo accettare le dimissioni presentate anche fuori dei predetti termini, ma comunque non oltre il 31 (trentuno) novembre dicembre dell’anno in corso. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo. La indegnità viene sancita dal Collegio del Probiviri. 5. I Soci sono divisi nelle seguenti, categorie: a) Soci promotori; a) Soci ordinari; b) Soci sostenitori; c) Soci effettivi; d) Soci onorari; e) Soci allievi. Sono Soci promotori coloro che intervengono alla rogazione dell’atto costitutivo dell’Associazione. Sono Soci effettivi tutti coloro che entreranno a far parte dell’Associazione con l’osservanza delle modalità previste al punto 1. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci sostenitori i Soci effettivi o promotori che sottoscrivano la quota che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo per far parte della categoria che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono Soci onorari tutti coloro i quali, avendo al loro attivo più di una traversata oceanica a vela, in regata o meno, lo richiedano al Consiglio Direttivo, sono altresì inclusi nell’elenco dei Soci onorari, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tutti coloro i quali abbiano avuto meriti particolari nei confronti dell’Associazione “IL PORTODIMARE”. Sono Soci allievi gli iscritti alla scuola vela e i giovani minori di 18 (diciotto) anni che entrano a far parte dell’Associazione con l’osservanza delle modalità previste: a) che si impegnino a svolgere attività sportiva ed agonistica a favore del circolo e secondo le direttive fissate dallo stesso; b) che siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e compatibilmente con i programmi Sociali. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne fa le veci. I Soci allievi sono esenti dalla quota di ammissione e dovranno corrispondere la sola quota di associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. 6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. 7. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 7 – DIRITTO DEI SOCI – 1. Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto, i maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee nonché di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 2. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. 3. Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali Sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che “IL PORTODIMARE” offre, di usare il materiale Sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
ART. 8 – DOVERI DEI SOCI – 1. I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell’ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. 2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali Sociali che all’esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti. 3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 9 – ORGANI SOCIALI – 1. Gli organi dell’Associazione sono: – Assemblea dei soci; – Consiglio Direttivo; – Presidente; – Collegio dei Revisori dei Conti; – Collegio dei Probiviri. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 10 – ASSEMBLEA – 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, proponendone l’ordine del giorno. 3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci. 4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE – 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. 2. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. 3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA – 1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data fissata, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 2. L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’esame del bilancio preventivo. 3. L’Assemblea deve: – approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; – determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; – approvare l’eventuale regolamento interno; – eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua mancanza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 13 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE – 1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. 2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 3. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. 4. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO – 1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più persone, purchè in numero dispari, eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. 2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o più membri, purchè in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. 3. Possono ricoprire la carica i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 4. II Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico. 5. I consiglieri sono rieleggibili. 6. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina, durante la stessa seduta, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. E’ facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, senza formalità; deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 15 – DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO – 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio si farà constatare con appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e contenuti in apposito libro da tenere a cura del Segretario. 2. Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell’Associazione. 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le votazioni avverranno in modo palese, salvo che uno dei consiglieri faccia richiesta di votazione per schede segrete. 5. Nella votazione palese, in caso di parità di voto sarà preminente il voto di colui che presiederà la riunione. 6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limiti deve: deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci; redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il Bilancio consuntivo e preventivo; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria quando lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci ai sensi dell’art. 10; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; attuare le finalità sociali previste dello statuto, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. 7. Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
ART. 16 – INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO – 1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purchè lo stesso abbia riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti conseguiti dall’ultimo eletto. 2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede all’elezione parziale, mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di un’Assemblea Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.
ART. 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell’art.16. 2. L’Assemblea Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio.
ART. 18 – PRESIDENTE – 1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ART. 19 – DECADENZA DEL PRESIDENTE – 1. II Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. 2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l’ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente od, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino ad espletamento delle procedure di integrazione del numero di componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.
ART. 20 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA – 1. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e tale Assemblea deve essere tenuta entro il mese di marzo. 2. L’Assemblea Ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell’anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi. 3. I Soci devono essere convocati almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ed almeno 15 (quindici) giorni prima se l’ordine del giorno prevede l’approvazione del bilancio od il rinnovo delle cariche elettive. 4. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra le prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.
ART. 21 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA – 1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori. 2. L’Assemblea Straordinaria è convocata altresì su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l’argomento o gli argomenti da trattare. 3. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell’art. 15. 4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.
ART. 22 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE – 1. Le Assemblee nominano il Presidente ed il Segretario. 2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 3. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con diritto di voto, mediante delega scritta che dovrà consegnare al Segretario all’inizio della stessa; un medesimo Socio potrà rappresentare fino ad un massimo di due Soci. 4. Nelle Assemblee convocate per il rinnovo delle cariche elettive debbono essere presenti, in seconda convocazione, almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci aventi il diritto di voto. 5. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con il tesseramento ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso dì esecuzione.
ART. 23 – DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE – 1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi; nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi il diritto di voto. 2. Per lo scioglimento dell’Associazione “IL PORTODIMARE” e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. 3. L’Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.
4. L’Assemblea Ordinaria elegge a scrutinio segreto il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori, e dei Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
ART. 24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – 1. Il Collegio dei Probiviri eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. 2. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci e, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; d) radiazione. 3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. 4. L’Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.
ART. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 1. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nomina tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. 2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà Sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cassazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
ART. 26 – NATURA DELLE CARICHE – 1. Tutte le cariche Sociali, elettive e non, sono onorarie.
ART. 27 – CANDIDATURE – 1. I candidati alle cariche Sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione. 2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio. 3. L’elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. 4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.
ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – 1. I Provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. 2. Qualsiasi controversia che insorga tra i Soci, tra loro e l’Associazione, relativamente all’interpretazione e all’applicazione del patto associativo, dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e di tutto quanto attiene alla vita dell’Associazione ed all’attività dei Soci in seno alla stessa, deve essere sottoposto al Collegio dei Probiviri. 3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. 4. L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
ART. 29 – SCIOGLIMENTO – 1 Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. 2. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI – 1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, vengono richiamate le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.

F.TO FRIZZARIN GIANFRANCO
F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S.